AGENZIA DELLE ENTRATE: AUTO IN USO PROMISCUO
Con risoluzione n. 46/E del 14.8.2020 l’Agenzia ha fornito precisazioni circa l’applicazione dal 1° luglio 2020 del nuovo regime forfettario previsto dall’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir, per il calcolo dei fringe benefit in caso di concessione al dipendente delle auto ad uso promiscuo, basato sulle emissioni di CO2 del veicolo.
La novità introdotta dal c. 632 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 trova applicazione solo nel caso in cui sia l’immatricolazione del veicolo che il contratto stipulato con il dipendente siano avvenuti dopo il 1.7.2020, diversamente continuandosi ad applicare la disposizione originaria del Tuir con determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%. Per i mezzi immatricolati entro il 30.6.2020 e concessi dopo il 1.7.2020 il benefit deve essere valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. Per la determinazione devono applicarsi le indicazioni della Risoluzione 74/E del 2017 con riferimento all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali.
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