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INL: CONVALIDA DIMISSIONI LAVORATORE PADRE

Con nota n. 749 del 25.9.2020 circa la convalida delle dimissioni del lavoratore padre entro i 3 anni di età del figlio l’INL ha chiarito la necessità che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore.

Il principio è stato espresso in coerenza con la sentenza della Cassazione n. 11676/2012. La conoscenza della situazione da parte del datore può essere in ragione di pregresse comunicazioni a lui trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’articolo 28, D.lgs. 151/2001, o del congedo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012.  L’Ispettorato ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, dovendosi in tal caso verbalizzare una dichiarazione del lavoratore attestante che il datore è a conoscenza della situazione familiare, appunto anche ad esito di altre comunicazioni del lavoratore.

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