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CORTE COSTITUZIONALE. D.LGS. N. 23/2015 – “TUTELE CRESCENTI”. INCOSTITUZIONALITÀ ART. 4.

È stata pubblicata la sentenza n. 150 del 16.7.2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui fissa l’ammontare dell’indennità in un importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio.

In conformità con la sentenza n. 194/2018, che aveva dichiarato l’incostituzionalità del criterio di determinazione dell’indennità dovuta per i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo (articolo 3, D.Lgs. 23/2015), la Corte ha ritenuto contrario ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza e con quelli di tutela del lavoro l’analogo criterio di commisurazione dell’indennità previsto per il licenziamento inficiato da vizi formali o procedurali. Conseguentemente il giudice determinerà l’indennità tenendo conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, “che rappresenta la base di partenza della valutazione. In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto”. Potranno quindi acquisire rilevanza, ai fini di cui trattasi, anche la gravità delle violazioni, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.

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