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CASSAZIONE – COMPORTO DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

Con sentenza n. 2527 del 4.2.2020 la S.C. ha stabilito che ai fini dell’esclusione dal comporto, nel caso in cui la malattia abbia origine professionale, è necessaria la prova dell’inadempienza del datore agli obblighi ex art. 2087 Cod.Civ. In assenza di una situazione nociva o dannosa, il licenziamento per superamento del comporto è giustificato, in quanto l’infortunio avvenuto sul luogo di lavoro e la malattia professionale, non concorrono al calcolo del comporto, solo nel caso in cui vi sia colpa dell’impresa.

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