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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: FORME DI TUTELA.

Con sentenza n. 2238 del 30.1.2020 la S.C. precisa i casi in cui, a seguito di licenziamento disciplinare, è applicabile la tutela reintegratoria ovvero la sola indennità economica.

La tutela reintegratoria interviene nei casi di insussistenza o irrilevanza del fatto contestato, o di non imputabilità al lavoratore. Nei casi di accertata sproporzione del licenziamento rispetto al fatto contestato, si applica la reintegrazione quando i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano una sanzione conservativa. Interviene invece la sola tutela indennitaria “forte” nelle altre ipotesi di non ricorrenza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo.

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