CONTRATTO A TERMINE E MANCATA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Con sentenza n. 21683 del 23 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha dichiarato come nulla la clausola di apposizione del termine e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato, se il datore di lavoro non dà prova d’aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipula del contratto a tempo determinato.
La Suprema Corte ricorda che l’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che “l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa…) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.” La norma ha carattere imperativo e persegue lo scopo di garantire una più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro.
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