TRASFERIMENTO DEL FRUITORE DEI PERMESSI EX LEGGE N. 104/1992
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Con ordinanza n. 21670 del 23 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità del trasferimento del lavoratore beneficiario dei permessi ex legge n. 104/1992, anche se la sede lavorativa di destinazione si trova nella medesima città e quindi senza pregiudizio all’assistenza del familiare disabile convivente. Ciò in quanto la legge di riferimento guarda alla sede di lavoro.
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