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RECESSO ANTICIPATO DAL CCNL

Con sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può recedere unilateralmente prima della scadenza dal contratto collettivo applicato, anche se disdice l’adesione all’associazione datoriale.

La Suprema Corte ha ribadito che tale possibilità è riconosciuta unicamente alle associazioni datoriali e sindacali stipulanti l’accordo. Per il singolo datore di lavoro, solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c.

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