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PERMESSI EX LEGGE N. 104/1992 E MANCATA ASSISTENZA DEL DISABILE

Con sentenza n. 21529 del 20 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito la reintegra del lavoratore licenziato con motivazione d’aver violato la Legge n. 104/1992 non prestando assistenza al familiare in stato di grave disabilità.

La Suprema Corte ha altresì precisato che la reintegra spetta anche se il lavoratore non ha prestato assistenza al familiare disabile per l’intera giornata di permesso, ribadendo il principio secondo il quale non bisogna considerare la quantità delle ore di assistenza prestate, bensì la globalità dell’aiuto prestato in favore del proprio familiare.

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