Scroll Top

TRIBUNALE DI ROMA. SENTENZA N. 4354/2019 IN MATERIA DI RINUNCE E TRANSAZIONI

corte di cassazione

La sentenza affronta il tema della inoppugnabilità ai sensi dell’articolo 2113 cod. civ. delle rinunce e transazioni relativamente al requisito dell’assistenza disciplinata dagli articoli 411 e 412-ter c.p.c., quale requisito di validità delle conciliazioni avvenute in sede sindacale affinché si realizzi la definitività delle rinunce che la legge riconosce all’accordo raggiunto tra le parti in causa. Si è evidenziata, in quest’ottica, l’imprescindibile regolamentazione della procedura conciliativa da parte del contratto collettivo applicato in azienda.

La sentenza – ancorché allo stato isolata – merita particolare attenzione con riguardo al concetto della “effettiva assistenza sindacale”. Essa, tra l’altro, sostiene infatti: “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, esigono (e in questa misura diventano inoppugnabili) che sia stata prestata una reale ed effettiva assistenza da parte dei rappresentanti sindacali, della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale e neppure eventualmente da un consulente del lavoro, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024)”.

Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?

FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO

0461 1921220