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MINISTERO DELL’INTERNO – EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Il Decreto del Ministero dell’interno 27.5.2020, pubblicato in G.U. n. 137 del 29.52020 dispone, in attuazione dell’art.103 del D.L. n. 34/2020, le modalità di presentazione dell’istanza per l’emersione di rapporti di lavoro irregolare con cittadini stranieri, nonché per il rilascio di permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31.10.2019, non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – con circolare del 30.5.2020 ha poi riepilogato i contenuti del Decreto e fornito istruzioni per la presentazione delle istanze di regolarizzazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Le dichiarazioni di sussistenza del rapporto di lavoro possono essere presentate dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal 1° giugno al 15.7.2020, previa registrazione sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, seguendo le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul “Manuale dell’utilizzo del sistema”, pubblicato sul medesimo sito. Inoltre, Il medesimo Ministero – Dipartimento della pubblica sicurezza – con circolare n. 400 di pari data ha fornito indicazioni per gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori interessati dalla regolarizzazione. Tali soggetti possono richiedere alle Questure il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 103 consente ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, secondo le condizioni previste.

A sua volta l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 27/E del 29.5.2020, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, D.L. 34/2020, che i datori di lavoro devono versare per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni previste.

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