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LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER CALO DEI PROFITTI .

Con Ordinanza n. 19302 del 18 luglio 2019 la Corte di Cassazione – VI Sezione Civile – ha giudicato legittimo il licenziamento per calo dei profitti, qualora siano provati in giudizio la sussistenza di una ragione obiettiva e non pretestuosa da parte del datore di lavoro circa il licenziamento e il nesso causale tra la ragione accertata e il licenziamento stesso.

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