Scroll Top

INPS: NUOVA MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

Con circolare n. 148 del 12.12.019 l’Istituto ha fornito istruzioni in merito al diritto di fruire dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, ex art. 16, c. 1.1, D. Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 1, c. 485, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Tale nuovo comma riconosce alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 D.lgs. n. 151, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La citata documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data del parto (ancorché successiva alla data presunta). La disposizione è entrata in vigore il 1°.1.2019.

Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?

FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO

0461 1921220