INL: OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con nota n. 1436 del 17.2.2020 l’INL è intervenuto sul caso dell’omesso versamento da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai Fondi di previdenza complementare.
Il mancato versamento, anche parziale, dei contributi dovuti al Fondo integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e il lavoratore potrà agire giudizialmente a propria tutela. La fattispecie configura un’ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1175, L. 296/2006, per il quale “…. i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge …”. Qualora il datore non abbia effettuato il versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia, si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti.
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