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CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA: ACCORDI DI MODIFICA

Con accordi del 29.3.2021 (previdenza complementare e maternità), 6.4.2021 (lavoro a termine e lavoro a tempo parziale) e 20.4.2021 (welfare e apprendistato), Federmeccanica/ Assistal e Fiom CGIL, Fim CISL e Uilm-UIL, secondo l’accordo di rinnovo del 5.12.2021 hanno modificato le seguenti discipline: previdenza complementare; maternità; contratti a termine; apprendistato, part time.

CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA: ACCORDI DI MODIFICA

Con accordi del 29.3.2021 (previdenza complementare e maternità), 6.4.2021 (lavoro a termine e lavoro a tempo parziale) e 20.4.2021 (welfare e apprendistato), Federmeccanica/ Assistal e Fiom CGIL, Fim CISL e Uilm-UIL, secondo l’accordo di rinnovo del 5.12.2021 hanno modificato le seguenti discipline: previdenza complementare; maternità; contratti a termine; apprendistato, part time.

Alcuni fra i principali elementi degli accordi:

  • per l’iscrizione a Cometa la contribuzione a carico ditta, per i lavoratori di nuova adesione dopo il 5.2.2021 e di età non inferiore a 35 anni compiuti dal 1°.6.2022 è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
  • Nei 5 mesi di congedo per maternità alla lavoratrice spetta, a integrazione di quanto previsto dalla legge, l’intera retribuzione globale. L’eventuale estensione del periodo di assenza obbligatoria (a norma di legge), si applicherà il trattamento più favorevole tra quello previsto dal ccnl o dal contratto aziendale e quello di legge.
  • Ai fini degli aumenti periodici di anzianità e la mobilità professionale si terrà conto di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso la stessa azienda, quindi anche quelli che precedono la trasformazione a tempo indeterminato o l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine o in somministrazione, purché non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi.
  • Nel limite del 3% del personale in forza a tempo pieno (4% nelle aziende con più di 100 dipendenti), l’azienda valuterà positivamente la richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale nei casi di: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni (ove la percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste di assistenza di figli entro i 3 anni saranno accolte fino al 4% (5% nelle aziende con > 100 dipendenti) complessivo del personale in forza a tempo pieno); necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2º grado o del diploma universitario o di laurea.
  • Per il welfare, le aziende metteranno a disposizione strumenti di welfare del valore di 200 euro a decorrere dal 1°.6 di ciascun anno.
  • In materia di apprendistato professionalizzante, tra le qualifiche conseguibili vengono escluse quelle previste nel livello D1 e A1. Dal 1°.6.2021 gli apprendistati saranno inquadrati nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire con la percentualizzazione della retribuzione come da apposita tabella.

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