MINLAVORO: PRECISAZIONI SU PROROGA OBBLIGATORIA DEI CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO
In risposta ad una Faq Il Ministero ha ricordato che l’articolo 93, comma 1-bis, D.L. 34/2020, ha stabilito che il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto.
Tale previsione si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, proprio allo scopo di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore. Nel periodo di sospensione vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale per causale Covid, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in conseguenza delle misure di emergenza adottate (ad es., fruizione di ferie). In tutti questi casi il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.
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