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“DECRETO RILANCIO” (D.L. N. 34/2020) – CONVERSIONE IN LEGGE

In G.U. n. 180 del 18.7.2020 è stata pubblicata la l. n. 77 del 17.7.2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Ammortizzatori sociali

  • possibilità di richiedere le prestazioni di cigo e assegno ordinario per i lavoratori che risultano alle dipendenze alla data del 25.3.2020 (termine inizialmente fissato al 23.2. 2020 e prolungato in sede di conversione in legge del DL n. 18/2020);
  • incremento della durata massima dei periodi di trattamento di cigo e assegno ordinario. I datori di lavoro possono richiedere i trattamenti in questione con riferimento a periodi decorrenti dal 23.2. al 31.8.2020, per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 5 settimane (dal 23.2 al 31.8.2020), esclusivamente a condizione di aver esaurito il periodo di 9 settimane; 4 settimane per periodi decorrenti dal 1°.9 al 31.10 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 14 settimane. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1°.9.2020 purché abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Contratti a tempo determinato

Fino al 30.8.2020 si possono rinnovare e prorogare i contratti a tempo determinato, in essere al 23.2.2020, anche in assenza delle cd. “causali”. Per i contratti a termine, anche in somministrazione, con prestazioni lavorative sospese a causa dell’emergenza Covid il termine è per legge prorogato in misura equivalente al periodo per il quale sono stati sospesi.

Apprendistato di I e III livello

Come per i contratti a termine, qualora l’attività dell’apprendista sia rimasta sospesa a causa dell’emergenza Covid, l’apprendistato è prorogato in misura equivalente al periodo di sospensione.

Licenziamenti

E’ stato esteso al 17.8.2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi.

Trasferimento d’azienda

Sempre fino al 17.8.2020 la durata della procedura di legge (l. n. 428/90) in caso di mancato accordo non potrà avere una durata inferiore a 45 giorni.

Contratto di rete con causale di solidarietà

Limitatamente al 2020 il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle Autorità. In particolare, possono essere realizzate le seguenti finalità: impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro; inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi aziendale, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive in obiettivo di superamento della crisi. Lo svolgimento delle prestazioni lavorative in rete avviene attraverso gli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi del D. Lgs. 276/2003. Con decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (19.7.2020), saranno definite le modalità operative per le comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete in regime di codatorialità.

 

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