Scroll Top

INPS – ISTANZE CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA IN DEROGA

Con messaggio n. 2901 del 21.7.2020 l’Inps è intervenuto sull’art. 1, comma 2, del D.L. n. 52/2020 in materia di regime decadenziale per la presentazione delle domande di ammortizzatori.

Le domande devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per favorire il graduale adeguamento al nuovo regime, la norma stabilisce che, in sede di prima applicazione, i suddetti termini siano spostati al 17.7.2020 qualora detta data sia posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Per le domande relative a periodi iniziati fra il 23.2 e il 30.4.2020, il termine di invio era entro il 15.7.2020. In caso di erronea presentazione della domanda, la stessa può essere ripresentata correttamente entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Istituto. L’Inps ha precisato altresì che il termine decadenziale invece previsto dall’articolo 1, comma 1, del medesimo D.L. n. 52/2020, non deve intendersi operativo in via assoluta, bensì solo con riferimento al periodo richiesto fuori termine. Qualora pertanto, ad es., la domanda consideri un arco temporale di durata plurimensile, la decadenza riguarderà solamente il periodo rispetto al quale il termine di presentazione risulti scaduto.

Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?

FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO

0461 1921220