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CORTE DI CASSAZIONE – CONTESTAZIONE DI ADDEBITI INSUFFICIENTE: REINTEGRA

Con sentenza n. 4879 del 24.2.2020 la S.C. ha stabilito la reintegra del lavoratore licenziato per ricatto, minaccia e lesione dell’immagine aziendale, in quanto i fatti posti alla base del recesso non erano stati indicati nella lettera di contestazione. La S.C. ha precisato che l’inesistenza della contestazione configura un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, non essendo ammesso di allegare direttamente in giudizio i fatti su cui si fondava il licenziamento.

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