ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – INL: TERMINE PER LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE PER DEBITI CONTRIBUTIVI
Con nota n. 9943 del 19.11.2019, L’INL ha dato chiarimenti sul termine entro il quale è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, in conformità alle recenti pronunce di Cassazione, che hanno affermato che il regime decadenziale dei 2 anni previsto dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore.
La Cassazione ha infatti affermato il principio secondo il quale il suddetto termine decadenziale di 2 anni riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi, e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’articolo 3, comma 9, L. 335/1995, che dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà’ previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
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