Scroll Top

CCNL LAPIDEI INDUSTRIA – ACCORDO DI RINNOVO

Con accordo del 29.10.2019 Confindustria Marmomacchine, Anepla, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti, con decorrenza dal 1°.4.2019 e scadenza il 31.3.2022.

L’accordo prevede un incremento dei minimi tabellari a regime dei minimi tabellari pari a 97,00 euro complessivi per la categoria C (parametro 136), con relativa riparametrazione sulle altre categorie contrattuali. Tale somma viene riconosciuta in tre tranches: 29,10 euro a partire dal 1°.6.2019; 19,40 euro a partire dal 1°.12.2020 e 48,50 euro a partire dal 1°.1.2022. In fase di stesura del nuovo testo contrattuale le Parti, poi,  predisporranno anche la tabella relativa al conglobamento della voce “minimi tabellari” con le voci “indennità di contingenza” ed “EDR”.

A partire dal 1°.6.2019 l’importo dell’Elemento di Garanzia Retributiva EGR è pari a 190,00 euro lordi annui (in precedenza era di 170,00 euro annui). Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.

In materia d’inquadramento ed al fine di riconoscere al lavoratore la  professionalità resa in termini di effettiva polifunzionalità, per lo svolgimento di mansioni a differente contenuto professionale, il passaggio  ad una categoria superiore avverrà alternativamente quando nell’ambito dell’ultimo trimestre abbia svolto, in forma continuativa, mansioni di contenuto professionale superiore alla propria categoria di inquadramento in percentuale pari o superiore al 60% del tempo lavorato, ovvero quando  nell’ambito degli ultimi 6 mesi lavorativi abbia svolto, in forma non continuativa, mansioni di contenuto professionale superiore sempre in percentuale pari o superiore al 60% del tempo lavorato. Per il passaggio nella categoria “Quadri” i periodi sopra indicati vengono rispettivamente elevati a 6 mesi e a 12 mesi.

A partire dal 1°.1.2020 è stabilito un aumento di 2 euro della contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro al Fondo di assistenza sanitaria integrativa ALTEA. Pertanto, dalla suddetta data il suddetto contributo a carico azienda sarà pari a 15 euro mensili per ogni lavoratore in forza. Inoltre, è fatto rinvio alla contrattazione di 2° livello circa la possibilità di integrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del Fondo.

E’ poi previsto un aumento complessivo della contribuzione a carico azienda al Fondo di Previdenza complementare ARCO pari allo 0,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, suddiviso in due tranches di pari importo: 0,35% a partire dal 1°.7.2020 e 0,35% a partire dal 1°.7.2021. Pertanto, l’Accordo di rinnovo precisa che, fatta salva l’aliquota contributiva a carico del lavoratore

pari all’1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, l’aliquota contributiva a carico azienda è

fissata nelle seguenti misure: 2,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a partire dal 1°.7.2020 e 2,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a partire dal 1°.7.2021.

In materia di sicurezza sul lavoro è previsto il versamento da parte delle aziende del settore, a partire dal 1°.7.2020, di un contributo onnicomprensivo di 4,25 euro mensili lordi (per 12 mensilità) per ciascun dipendente in forza all’inizio di ogni mese. Tale contributo (collegato alla dinamica salariale) andrà versato in un apposito fondo costituito presso ALTEA e le risorse in questione, una volta raggiunta una sufficiente dotazione, saranno destinate ad esigenze ed iniziative a carattere di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

In tema di benessere organizzativo, sono previste 2 ore di assemblea retribuite annue aggiuntive per l’approfondimento e la condivisione delle materie riguardanti le condizioni lavorative, anche con possibilità d’intervento di esperti esterni. Infine, viene assunto l’impegno per l’introduzione, entro il primo semestre del 2020, della figura del RLS nelle aziende con più di 50 dipendenti.

Il Welfare contrattuale da trattare nel 2° livello di contrattazione deve prevederne la possibilità di utilizzo come trasformazione volontaria del premio di risultato, preservando la libera scelta del dipendente.

In attuazione delle previsioni legislative (art. 24 del D.Lgs n. 151/2015) alla contrattazione di 2° livello è poi demandata la possibilità della definizione dell’istituto della “banca ore solidale”.

Per i lavoratori studenti, frequentanti master, dottorati, specializzazioni strettamente inerenti all’attività professionale svolta in azienda, è prevista la concessione di 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.

Il nuovo contratto regolamenta poi i congedi per maternità e paternità, nascita di figli, per matrimonio, per formazione, per le donne vittime di violenza.

Dettagliato rilievo viene poi dato alla materia del contratto di lavoro a tempo determinato (ed alla somministrazione) ridefinendone e confermandone la disciplina ai sensi del cd. “Decreto Dignità” (DL n. 87/2018, convertito nella Legge n. 96/2018).

Le Parti hanno infine istituito un  “Gruppo di lavoro sulla bilateralità”, avente il compito di elaborare e presentare entro la vigenza del CCNL, un progetto relativo alla costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell’industria di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, cemento e materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC), volto anche a rilevare le funzioni a suo tempo proprie del Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL).

Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?

FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO

0461 1921220