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AGENZIA DELLE ENTRATE: DEFISCALIZZAZIONE DEI PIANI DI WELFARE AZIENDALE

Con risposta ad interpello n. 212/2019 l’Agenzia delle Entrate, analizzando un piano di welfare, ha affrontato in modo compiuto e completo il tema della fiscalità dei servizi e dei beni concessi ai dipendenti, fornendo spunti interessanti di riferimento.

Oggetto del quesito è un piano di welfare costituito su 3 linee guida:

  1. l’accordo di un premio di risultato detassabile;
  2. l’accordo sulla possibilità di trasformare il premio monetario in premio sociale;
  3. la regolamentazione della fruizione dei servizi di welfare.

La fonte dell’intervento, vale a dire, nel caso di specie, l’accordo collettivo aziendale di secondo livello sottoscritto nel rispetto della qualificazione sindacale richiesta dall’articolo 51, D.lgs. 81/2015, risulta essere la prima condizione per erogare un importo detassato (assoggettato all’aliquota del 10%) e per consentire di sfruttare la possibilità di trasformare l’importo detassato monetario in servizi defiscalizzati, creando così un valore aggiunto per il lavoratore (riducendo imposte e contributi) e per l’azienda (riducendo il costo del lavoro).

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