ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: CONTROLLI A DISTANZA DEI LAVORATORI.
L’I.N.L., con lettera circolare n. 1881/2019, è intervenuto con chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 4, L. 300/1970, nelle ipotesi in cui si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che abbia installato strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
E’ stato chiesto all’I.N.L., nei succitati casi di cambio di titolarità, quali eventuali adempimenti si rendano necessari, con le seguenti ipotesi:
- non dichiarare nulla se, pur a fronte della modifica dell’assetto, nulla sia mutato relativamente agli impianti audiovisivi;
- rinnovare in ogni caso le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, anche qualora non vi sia stato alcun intervento sulle telecamere;
- dare notizia della sopravvenuta modifica della proprietà alle competenti sedi dell’Ispettorato.
Secondo l’I.N.L. la questione va affrontata non tanto nei profili formali legati alla titolarità dell’impresa, quanto negli aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che hanno consentito l’installazione degli impianti. Il mero subentro di un’impresa in locali già dotati di impianti audiovisivi non integra di per sé profili d’illegittimità qualora tali impianti siano stati installati osservando le procedure previste dall’articolo 4 della L. n. 300 (accordo collettivo o autorizzazione da parte dall’Ispettorato) e non siano intervenuti mutamenti nei presupposti legittimanti (concernenti le esigenze organizzative e produttive, nonché la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale) o nelle modalità di funzionamento degli stessi. Ove, pertanto, gli impianti siano stati installati correttamente, nel rispetto delle prescrizioni in materia, ed ove il cambio di titolarità non abbia determinato mutamenti in ordine alle ragioni per cui è stata disposta la loro attivazione, nonché per quanto concerne il loro numero e la loro collocazione, non è necessario avviare nuovamente l’iter prescritto dalla legge. In tal caso, secondo l’Ispettorato,
“il succedente è tenuto a comunicare all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti, rendendo una dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo e dello strumento autorizzato”. Resta, dunque, necessario formalizzare la sopravvenuta modifica della proprietà, mediante apposita comunicazione all’ufficio competente, segnalando che non è intervenuta alcuna variazione in merito ai requisiti di rilascio e alle modalità di impiego della strumentazione.
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