Scroll Top

LICENZIAMENTO E STATO DI GRAVIDANZA INIZIATO DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9268/2019 ha stabilito che la gravidanza sopravvenuta durante il periodo di preavviso non costituisce causa di nullità del licenziamento.

Secondo la S.C. il licenziamento in tal caso determina solo la sospensione del periodo di preavviso, con la conseguenza che la definitiva cessazione del rapporto di lavoro e tutte le obbligazioni ad essa connesse vengono posticipate. Il recesso, infatti, come atto unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui il lavoratore viene a conoscenza della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto e non alla scadenza del periodo di preavviso. In base a quanto così stabilito dalla Cassazione viene affermato che il licenziamento intimato durante lo stato di gravidanza rientra nel divieto posto dall’art. 54 D.lgs. n. 151/2001, che ne sancisce la nullità, mentre la gravidanza intervenuta nel corso del periodo di preavviso “lavorato”, come nel caso oggetto della pronuncia in esame, è attratta nella disciplina dell’articolo 2110 cod. civ. e comporta, quindi, gli effetti sospensivi ivi previsti.

Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?

FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO

0461 1921220