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SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

Cassazione – sentenza n. 5749/2019

Con la sentenza di cui trattasi la Cassazione ha chiarito che le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale, normalmente comprese nel periodo di comporto, possono essere detrattate da tale periodo qualora la causa del verificarsi di tali eventi scaturisca dalla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza sancito dall’articolo 2087 cod. civ. Secondo il lavoratore ricorrente, il licenziamento per superamento del periodo di comporto dottato nei suoi confronti era illegittimo, in quanto il datore di lavoro non aveva escluso i periodi di malattia professionale dal conteggio del comporto previsto dal ccnl applicato. La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso del lavoratore e confermando la precedente decisione d’appello, ha stabilito che le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, normalmente comprese nel periodo di comporto ai sensi dell’articolo 2110 cod. civ., affinché possano essere detratte da tale periodo, non è sufficiente che abbiano un’origine professionale, ma è necessario che la causa del verificarsi di tali eventi sia diretta conseguenza dalla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza sancito dall’articolo 2087 cod. civ., con onere della prova in capo al lavoratore.

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