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MOBBING – OCCORRE LA CONOSCENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Con sentenza n. 1109 del 20.1.2020 la S.C. ha stabilito che non sussiste danno da mobbing, se il lavoratore non dimostra la conoscenza da parte del datore delle vessazioni che gli venivano esercitate dai colleghi durante l’attività lavorativa. Ai fini della responsabilità del datore non è sufficiente la prova del danno biologico subito dal lavoratore, restando onere di quest’ultimo provare anche la colpa in capo all’azienda, consistente nella violazione di una norma legislativa, o contrattuale.

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