MOBBING – OCCORRE IL NESSO DI CAUSALITÀ
Con sentenza n. 1388 del 22.1020, la S.C. ha escluso che mobbing o demansionamento possano essere provati semplicemente attraverso l’esistenza di un normale tasso di conflittualità in azienda. Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento è necessaria la produzione da parte del lavoratore della prova del nesso di causalità tra il suo stato di prostrazione e il comportamento vessatorio dell’azienda.
Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?
FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO