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MOBBING – OCCORRE IL NESSO DI CAUSALITÀ

Con sentenza n. 1388 del 22.1020, la S.C. ha escluso che mobbing o demansionamento possano essere provati semplicemente attraverso l’esistenza di un normale tasso di conflittualità in azienda. Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento è necessaria la produzione da parte del lavoratore della prova del nesso di causalità tra il suo stato di prostrazione e il comportamento vessatorio dell’azienda.

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