MINISTERO DEL LAVORO. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. BASE DI COMPUTO
Con risposta a interpello n. 3 del 9.6.2021 il Ministero ha chiarito che i lavoratori in smart working non possono essere esclusi dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere ai sensi della l. n. 68/1999.
Il Ministero ha precisato che nella l. n. 81/2017 sullo smart working non si trova espresso riferimento all’ipotesi di esclusione dall’organico aziendale dei “lavoratori agili”, per nessuna finalità. Ha inoltre osservato che i casi di esclusione contemplati dall’art. 4, c. 1, della l. n. 68/1999, essendo di natura tassativa, non possono essere suscettibili d’interpretazione analogica o estensiva. L’esclusione dalla base del computo per il collocamento obbligatorio è invece ammessa per i lavoratori in telelavoro, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 80/2015.
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