MINISTERO DEL LAVORO – CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE. ESONERO CONTRIBUTIVO
Il Ministero, di concerto con Ministero delle pari opportunità e Mef, ha pubblicato il D.I. 20.10.2022 relativo ai criteri e modalità di concessione, a decorrere dal 2022, dell’esonero contributivo di cui all’art. 5 della L. n. 162/2021 e all’art. 1, comma 276 della L. n. 178/2020 (come modificato dall’art. 1, comma 138 della L. n. 234/2021), per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006, per il periodo di validità della medesima certificazione.
Il Medesimo D.I. prevede interventi di promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, attraverso il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, avente dotazione di 2 milioni di euro annui. A decorrere dal 2022 le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere beneficiano, su domanda e per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50 mila euro annui.
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