MINISTERO DEL LAVORO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
Con circolare n. 6 del 18.3.2022 Sono state date indicazioni circa le novità introdotte dal D.L. n. 4 del 27.1.2022 per l’accesso ai trattamenti d’integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.
I chiarimenti intendono agevolare le imprese nelle ipotesi di percorsi di riorganizzazione per transizione digitale, ovvero in situazione di crisi. È stato precisato che:
- le modifiche disposte con il Decreto Sostegni ter sono entrate in vigore il 27.1.2022 e si riferiscono operativamente ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività, decorrenti da tale data;
- qualora il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
l’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario sia straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto), anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche. Inoltre, qualora intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione
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