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LEGGE DI BILANCIO 2021. SGRAVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E STABILIZZAZIONI NEL BIENNIO 2021 E 2022

La legge n.178/2020 ha previsto che lo sgravio introdotto dalla legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017) pari alla riduzione del 50% dei contributi, sia esteso alle assunzioni di lavoratori fino a 36 anni di età e innalzato fino al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

LEGGE DI BILANCIO 2021. SGRAVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E STABILIZZAZIONI NEL BIENNIO 2021 E 2022

La legge n.178/2020 ha previsto che lo sgravio introdotto dalla legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017) pari alla riduzione del 50% dei contributi, sia esteso alle assunzioni di lavoratori fino a 36 anni di età e innalzato fino al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

 

Al momento l’incentivo è applicabile per le assunzioni/stabilizzazioni avvenute nel 2021; sono

attese le indicazioni le istruzioni INPS per il 2022.

Possono fruire dello sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato, compreso il lavoro agricolo; escluso il domestico e le imprese del settore finanziario. Sono altresì esclusi i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore e nei con­fronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore da assumere. Inoltre, nei nove mesi successivi all’assunzione i datori di lavoro non possono dar corso a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le assunzioni agevolate sono quelle decorrenti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescen­ti, anche a tempo parziale, con la qualifica di operaio, impiegato o quadro, con giovani di età inferiore a 36 anni, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. L’esonero contributivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fatto salvo il requisito dell’età anagrafica al momento della tra­sformazione. Per fruire dell’agevolazione le aziende dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, nelle ordinarie modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n. 178/2020”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).

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