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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: CONTRATTO A TERMINE ASSISTITO.

Con circolare n. 9 del 10 settembre 2019 l’INL, facendo seguito alla circolare n. 7/2019, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia.

L’INL richiama l’articolo 1, comma 1175, della l. n. 296/2006, che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro al rispetto della contrattazione stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma dispone: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il rispetto dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica, ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia le clausole che regolano i rapporti individuali e che possono, a titolo esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso. Ai fini della vigilanza, l’INL fornirà al personale ispettivo un prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell’ambito del Ccnl, di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto ai fini della legittimità dei benefici normativi e contributivi. L’INL chiarisce anche che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. Tuttavia, tale interpretazione riguarda esclusivamente l’art. 1, co. 1175, della Legge n. 296/2006 e non può dar luogo ad un’applicazione estensiva che porti a riconoscere, anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano inefficaci sul piano giuridico.

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