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INPS: OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

Con circolare n. 32 del 25.2.2022 l’Istituto interviene sulla materia regolata dal D. Lgs. n. 8/2016, di depenalizzazione di varie ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, trasformandole in illeciti amministrativi.

INPS: OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

Con circolare n. 32 del 25.2.2022 l’Istituto interviene sulla materia regolata dal D. Lgs. n. 8/2016, di depenalizzazione di varie ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, trasformandole in illeciti amministrativi.

Tra le ipotesi di reato depenalizzate rientra quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro. Già con la circolare n. 121/2016 l’Istituto aveva illustrato il nuovo quadro normativo con due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. Ad effetto della norma citata la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10 mila euro annui. Se l’importo omesso è inferiore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 50 mila euro. La circolare n.32/2022 chiarisce quanto necessario all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero per l’emissione dell’ordinanza di archiviazione. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate la sanzione può essere rateizzata. La richiesta di rateizzazione va presentata all’Inps utilizzando il modulo SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza Ingiunzione”.

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