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INPS: NUOVE ASSUNZIONI. ESONERO CONTRIBUTIVO

Con circolare n. 133 del 24.11.2020 l’Inps ha dato chiarimenti sull’esonero totale dai contributi a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni, previsto dagli articoli 6 e 7 del “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione del settore agricolo. L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di contratti a termine e comunque ad esclusione dei contratti di apprendistato e del lavoro domestico), instaurati dal 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, compresi i part-time (in tal caso con proporzionamento), nonché i rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato da destinare alla somministrazione.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail), per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e termale, per la durata del rapporto, fino a un massimo di tre mensilità. Per la fruizione del beneficio il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps la domanda esclusivamente attraverso il modulo on line “DL104-ES”, reperibile nel sito www.inps.it nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

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