INPS: LICENZIAMENTI PER GMO – NASPI
Con messaggio n. 2261 del 1°.6.2020, l’Inps ha chiarito che è possibile la concessione della NASpI per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento con le causali di cui all’articolo 46 del D.L. n. 18/2020, come integrato e modificato dall’articolo 80 del D.L. n. 34/2020, intimato anche in data successiva al 17.3.2020.
Come noto, l’art. 46 del D.L. n. 18/2020, dispone che a decorrere dal 17.3.2020 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991, è precluso per 5 mesi e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.2.2020. Il medesimo articolo 46 prevede altresì che sino alla scadenza del suddetto termine di 5 mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può licenziare per gmo ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 604/1966, con sospensione delle procedure di licenziamento per gmo in corso. L’Inps ha precisato che il riconoscimento della NASpI ai lavoratori licenziati per gmo nonostante il divieto avvenga con riserva di ripetizione parte dell’Istituto di quanto erogato nell’ipotesi in cui il lavoratore, in sede di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. In tale ipotesi il lavoratore sarà tenuto a comunicare all’Inps l’esito del contenzioso, peer la restituzione di quanto indebitamente ricevuto per la disoccupazione.
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