INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO IN ASSENZA DI ULTERIORI TRATTAMENTI CIG
Con messaggio n. 1956 del 17.5.2021, relativo all’esonero contributivo per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cig, l’Inps ha precisato che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione) la concessione dei trattamenti di integrazione previsti dall’articolo 19, comma 6, del D.L. “Cura Italia” non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’Istituto né ad una specifica autorizzazione del medesimo. Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di detti trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da covid. Nel medesimo messaggio l’Istituto definisce poi le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal D.L. 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore del Decreto medesimo.
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