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INPS: COMPATIBILITÀ TRA CARICHE SOCIALI E LAVORO SUBORDINATO – RIDEFINITE LE CONDIZIONI

Con messaggio n. 3359 del 17.9.2019 l’INPS, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha fissato i criteri di compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato presso la medesima società.

L’INPS ha determinato i criteri di compatibilità, in capo alla stessa persona, della titolarità di cariche sociali in società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la medesima società. E’ stata in particolare focalizzata la compatibilità tra la titolarità, in capo alla medesima persona fisica e nei confronti della stessa società di capitali, di un rapporto di lavoro subordinato e delle cariche societarie di Presidente del consiglio di amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e Amministratore socio unico. L’INPS ha ripreso l’orientamento giurisprudenziale per il quale l’essere componente di un Organo di una persona giuridica di per sé non impedisce la possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto soggetto un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’Organo di amministrazione della società. L’INPS prosegue assegnando importanza dirimente all’accertamento caso per caso della sussistenza delle seguenti condizioni: affidamento del potere deliberativo diretto a formare la volontà della società ad un Organo collegiale o ad un altro Organo sociale espressione della volontà della stessa; assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale rivestita, all’effettivo potere gerarchico (direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’Organismo sociale a cui appartiene; svolgimento in concreto, in qualità di lavoratore subordinato, di mansioni estranee al rapporto sociale con la società che non siano ricomprese nei poteri di gestione derivanti dalla carica rivestita o dalle deleghe possedute. L’INPS ha comunque escluso la compatibilità del rapporto d’impiego dipendente per l’Amministratore unico, per il socio unico di società di capitali e per il socio titolare esclusivo di poteri gestionali.

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