INPS: AUMENTI DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI PER RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE
Con circolare n. 121 del 6 settembre 2019 l’INPS ha dato istruzioni per gli adempimenti informativi e correlati obblighi contributivi relativi all’incremento del contributo addizionale NASpI, a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 87/2018 (“Decreto Dignità”, convertito in l. n. 96/2018).
La ha previsto l’aumento del contributo addizionale che finanzia la NASpI, dovuto dai datori di lavoro (1,4%), nella misura dello 0,5% per ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato. L’Istituto precisa che si ricorre nella fattispecie del “rinnovo” qualora l’iniziale contratto raggiunga la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata, e le parti – dopo un periodo più o meno lungo di interruzione del rapporto – procedano alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. Tale fattispecie ricorre anche nel caso in cui uno dei rapporti sia svolto mediante somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato o viceversa. L’INPS, riprendendo la Circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro, precisa che si è in presenza di un “rinnovo” anche quando venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a tempo determinato. A decorrere dalle competenze di settembre 2019 la maggiorazione contributiva dello 0,5% dovrà essere applicata per i contratti interessati e con riferimento al medesimo mese dovrà essere versata la contribuzione dovuta per i mesi pregressi, relativi al periodo 14 luglio 2018 – agosto 2019.
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