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INL – TIROCINI

Con nota n. 530 del 21.3.2022 l’Inl è intervenuto in merito alle disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla legge di bilancio 2022 (l. n. 234/2021).

INL – TIROCINI

Con nota n. 530 del 21.3.2022 l’Inl è intervenuto in merito alle disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla legge di bilancio 2022 (l. n. 234/2021).

In attesa del recepimento da parte delle Regioni delle linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari (che deve avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, ex art. 1, comma 721) restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

La legge di bilancio ha introdotto ulteriori disposizioni, entrate in vigore con la legge stessa. Si tratta di:

– indennità di partecipazione. L’art. 1, comma 726 della legge ha abrogato i commi 34-36 della l. n. 92/2012.Tuttavia, in forza del nuovo comma 721, lettera b), permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza delle Regioni. Da ciò deriva che la sanzione per mancata corresponsione dell’indennità, prevista dal successivo comma 722, comporta una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di mille euro a un massimo di 6 mila, che troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle norme vigenti;

– ricorso fraudolento al tirocinio. Al fine di valutare l’uso illegittimo del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro per aver impiegato il tirocinante come in un effettivo rapporto di lavoro, o in sostituzione di lavoratore dipendente, sarà fatto riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alla circolare INL n. 8/2018. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 comporta, a carico del soggetto ospitante, l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex articolo 20, L. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Tuttavia, l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale: sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso;

– comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza. L’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/1996 riguarda unicamente i tirocini extracurriculari. In tema di sicurezza, il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, applicandosi ai tirocinanti le stesse tutele dei dipendenti.

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