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INL – SUBAPPALTI

Con nota n. 1507 del 6.10.2021 l’Inl è intervenuto sulla modifica alla disciplina del subappalto, ex art. 49 D.L. n. 77/2021 (convertito in l. n. 108/2021), che ha modificato l’articolo 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016, relativo alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.

INL – subappalti

Con nota n. 1507 del 6.10.2021 l’Inl è intervenuto sulla modifica alla disciplina del subappalto, ex art. 49 D.L. n. 77/2021 (convertito in l. n. 108/2021), che ha modificato l’articolo 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016, relativo alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.

Alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto: le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. In quest’ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Ricorrendo le predette condizioni, la norma assicura, quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del Ccnl dal medesimo applicato.

Pertanto, qualora in sede di vigilanza si riscontrino, con riguardo ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal ccnl applicato dall’appaltatore, è possibile adottare il provvedimento di disposizione ex art. 14 D. Lgs. n. 124/2004 per adeguare il trattamento per tutto il periodo di impiego nel subappalto. L’Inl ricorda che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti interviene il regime di responsabilità solidale di cui agli artt. 29 D. Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c.

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