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INL: SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI – INIDONEITÀ ALLA MANSIONE

Con nota n. 298 del 24.6.2020, l’INL ha chiarito che la fattispecie di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra nell’ambito dell’art. 46 del DL n. 18/2020 e dunque il recesso non è ammissibile.

L’Ispettorato ha precisato che il Legislatore ha voluto conferire alla norma un carattere generale, al fine di ricomprendervi tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 della Legge n. 604/1966), tra le quali rientra altresì l’ipotesi in esame, in quanto l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro l’obbligo di repechage.

 

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