INL: SICUREZZA E NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI
Con circolare n. 1 del 16.2.2022 l’INL ricorda che l’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (convertito in legge n. n. 215/2021), ha introdotto novità in materia di formazione e relativi obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a modificazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
In merito agli obblighi formativi per il lavoro l’Ispettorato richiama che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, …“. Tale obbligo era già previsto dall’art.37, comma 7 del D.Lgs. 81 ma con il decreto fiscale 2022 anche per tali figure si richiede un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Limitatamente ai preposti la norma prevede inoltre che le attività formative siano svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Con riferimento agli obblighi di addestramento, in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 è stato precisato che l’addestramento, oltre ad essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (come già disponeva il comma 5 dell’art. 37), deve prevedere una prova pratica.
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