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INL – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE

Con nota n. 9943 del 19.11.2019, l’INL ha fornito chiarimenti in merito al termine decadenziale entro il quale è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi ex art. 29, comma 2 D.lgs. n. 276/2003.

In coerenza con l’orientamento di Cassazione, L’Ispettorato ha precisato che, in materia di appalti, il termine decadenziale di 2 anni previsto dall’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, è applicabile soltanto all’azione esperita da parte del lavoratore nei confronti del committente responsabile solidale; l’azione proposta dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva è invece soggetta al solo termine di prescrizione quinquennale.

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