INL: LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – COMUNICAZIONE
Con nota n. 393 del 1°.3.2022 l’INL è intervenuto con ulteriori chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ex art. art. 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008, integrando le Faq precedenti.
Non rientrano nell’obbligo di comunicazione:
− chi svolga esclusivamente attività di volontariato e riceva solo rimborsi spese;
− le guide turistiche; le prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua; le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine, trattandosi di attività intellettuali;
− le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia, nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti, poiché sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate;
− gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero.
Al contrario, le prestazioni dei produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; dette prestazioni restano invece escluse se rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del ccnl, in quanto attività di tipo commerciale.
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