INL: DISTACCO TRANSNAZIONALE
Con nota n. 966 del 17.6.2021 l’Inl ha fornito chiarimenti in merito alla diffida obbligatoria prevista dall’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 relativamente alla sanzione per violazione dell’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette (art. 3 l. n. 68/1999).
Il datore di lavoro può essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima se la violazione è stata effettivamente sanata attraverso uno degli adempimenti normativamente previsti, ovvero quando l’assunzione dell’avente diritto – o la richiesta di assunzione numerica – sebbene tardive (oltre i 60 giorni), siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro. Qualora, invece, l’obbligo di assunzione venga meno per effetto di una riduzione dell’organico aziendale, la violazione non è diffidabile, in quanto è conseguenza di una riduzione della base di computo e non di un’iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro. In tal caso verrà contestata la sanzione amministrativa in ragione del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere all’obbligo, al momento in cui, per effetto della riduzione dell’organico aziendale, l’obbligo stesso è venuto meno.
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