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INL: CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Con nota n. 1363 del 14.9.2021 l’INL è intervenuto in merito all’articolo 41 bis del n. D.L. 73/2021 (”Sostegni bis”, convertito in l. n. 106/21) che ha introdotto modifiche in merito alle causali per i contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.

INL: CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Con nota n. 1363 del 14.9.2021 l’INL è intervenuto in merito all’articolo 41 bis del n. D.L. 73/2021 (”Sostegni bis”, convertito in l. n. 106/21) che ha introdotto modifiche in merito alle causali per i contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.

L’INL ha chiarito che i contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015 possono individuare nuove casistiche di causali per la stipulazione di un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. La norma non identifica dette causali contrattuali, precisando che deve trattarsi di esigenze specifiche e, pertanto, concernenti fattispecie concrete alle quali fare puntuale rinvio nel contratto.

La modifica così apportata all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, non coinvolge solo il primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi, ma influisce anche sul rinnovo e sulla proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute nell’articolo 19, comma 1, tra le quali, a decorrere dal 25.7.2021, va considerata anche quella connessa a esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva. Pertanto, con le modifiche introdotte con il Decreto Sostegni-bis, è anche possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.

L’articolo 41-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 73 ha anche inserito il nuovo comma 1.1 all’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015, prevedendo che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”. Il termine del 30.9.2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale potrà dunque prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

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