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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

corte di cassazione

Con comunicato del 17 ottobre 2019, sulla scorta di un pronunciamento della Corte di Giustizia europea, il Garante ha ribadito che la cd.  “videosorveglianza occulta” sul luogo di lavoro è ammessa solo in extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore.

Il Garante precisa che l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso ad essa sottoposto, vi erano specifici e fondamentali elementi, quali: fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale; area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) particolarmente circoscritta; videocamere in funzione per un periodo temporale limitato; impossibilità di ricorrere a mezzi alternativi; immagini utilizzate solo a fini di prova dei furti commessi. Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, ad avviso Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza.

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