GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Con comunicato del 17 ottobre 2019, sulla scorta di un pronunciamento della Corte di Giustizia europea, il Garante ha ribadito che la cd. “videosorveglianza occulta” sul luogo di lavoro è ammessa solo in extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore.
Il Garante precisa che l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso ad essa sottoposto, vi erano specifici e fondamentali elementi, quali: fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale; area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) particolarmente circoscritta; videocamere in funzione per un periodo temporale limitato; impossibilità di ricorrere a mezzi alternativi; immagini utilizzate solo a fini di prova dei furti commessi. Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, ad avviso Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza.
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