EMERGENZA COVID – PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il divieto di licenziamento collettivo ex l. n. 223/91, nonché di licenziamento individuale per g.m.o., dapprima introdotto dall’art. 46 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), poi prorogato dal D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) al 17.8.2020 è stato nuovamente trattato dall’art. 14 del “Decreto Agosto”.
L’art. 14 del decreto ha previsto la proroga del divieto solo per i datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente della cig per covid ovvero del nuovo bonus contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciano alla cig. Il comma 1 dell’art. 14 infatti dispone: “Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”. Il comma 2 aggiunge poi: “Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge”.
La preclusione al licenziamento non trova applicazione – in virtù della nuova normativa – nelle ipotesi tassative ivi elencate (in sintesi: cessazione definitiva di attività dell’impresa; accettazione d’incentivazione all’esodo disposta da accordo sindacale collettivo; fallimento senza esercizio provvisorio).
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