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EMERGENZA COVID: MINISTERI DEL LAVORO E DELLA SALUTE – SORVEGLIANZA SANITARIA

Con circolare n. 13 del 4.9.2020 i Ministeri del Lavoro e della Salute hanno fornito chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai “lavoratori fragili”, e di modalità di effettuazione delle visite e rilascio del giudizio medico-legale.

EMERGENZA COVID: MINISTERI DEL LAVORO E DELLA SALUTE – SORVEGLIANZA SANITARIA

Con circolare n. 13 del 4.9.2020 i Ministeri del Lavoro e della Salute hanno fornito chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai “lavoratori fragili”, e di modalità di effettuazione delle visite e rilascio del giudizio medico-legale.

Relativamente ai cd. “lavoratori fragili”, il lavoratore affetto da particolari patologie, può richiedere al proprio datore di lavoro di essere sottoposto a visita medica per accertare la condizione di “fragilità” ed evitare di essere maggiormente esposto al rischio di contagio durante lo svolgimento del lavoro. Viene definita “fragilità” lo stato di salute del lavoratore che, in ragione di patologie preesistenti, potrebbe determinare, in caso di contagio, conseguenze di grave pericolo. Circa le modalità delle visite e del giudizio medico-legale, le richieste di visita devono essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del Medico Competente. I datori di lavoro possono inviare il lavoratore che ha richiesto la visita presso l’Inail, le Asl e i Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. Ai fini della valutazione della condizione di “fragilità”, il datore deve fornire al medico incaricato del giudizio una dettagliata descrizione delle mansioni svolte e della postazione di lavoro del dipendente, nonché le informazioni relative all’integrazione del DVR.

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