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EMERGENZA COVID. INL. – “DECRETO AGOSTO” E “DECRETO RISTORI”

Con nota n. 963 del 5.11.2020 l’INL è intervenuto sulle modifiche apportate in sede di conversione in l. 126/2020 del “Decreto Agosto” e sul alcune disposizioni del “Decreto Ristori”.

Queste le norme evidenziate dall’INL:

− art. 8 “Decreto Agosto”: proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione fino al 31 dicembre 2021. In tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò comporti la costituzione in capo al medesimo utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò alla condizione che il lavoratore abbia con l’Agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione;

− art. 14 “Decreto Agosto” e art. 12 “Decreto Ristori” (disposizioni in materia di licenziamento e di cassa integrazione). L’art. 12, commi 9, 10, 11 proroga il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021. Inoltre, il medesimo art. 12 stabilisce la fruizione della cassa integrazione per causale covid per una durata massima di 6 settimane dal 16.11.2020 al 31.1.2021 e regola la fruizione, alternativa al trattamento d’integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali;

− art. 13 “Decreto Ristori” (sospensione versamenti di contributi e premi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive). I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 24.10.2020, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.3.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021;

− lavoro agile: gli artt. 21-bis come modificato dall’art. 22, del “Decreto Ristori” e 21-ter del “Decreto Agosto” disciplinano, rispettivamente, il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici e il lavoro agile per genitori con figli con disabilità.

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